Skip to main content

Allo scopo di contrastare e contenere  il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure: 

  1. Sono sospese le  attività commerciali  al dettaglio,  fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità  individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della  media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette  attività.  Sono  chiusi, i mercati, salvo le attività  di vendita di soli generi alimentari.  Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le farmacie, le parafarmacie.  Deve essere in  ogni caso garantita  la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
  1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,  gelaterie, pasticcerie), ad esclusione  delle mense e del catering continuativo, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale  di un metro.

  1. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie  sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano,  altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli  ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
  1. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell’allegato 2. 
  1. Restano    garantiti, i  servizi bancari,  finanziari, assicurativi, l’attività del settore agricolo,    zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.
  1. Il Presidente della Regione può  disporre la programmazione del servizio  erogato dalle Aziende  del Trasporto pubblico locale, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere  l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. 
  1. Le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, e  individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  1. In  ordine  alle attività  produttive e alle attività professionali si raccomanda che: 
    1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile  per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza; 
    2. siano incentivate le ferie e i congedi  retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva; 
    3. siano  sospese  le attività  dei reparti aziendali  non indispensabili alla produzione; 
    4. assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, con adozione di strumenti  di protezione individuale; 
    5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme  di ammortizzatori sociali; 
  1. Per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli  spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Le disposizioni del presente decreto sono valide dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020.

Allegato 1

Allegato 2