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DPCM 18 ottobre 2020 e nuovi aggiornamenti

By 19 Ottobre 2020COVID-19

Servizi di bar e ristorazione: a partire dalle ore 18:00 sarà autorizzato solamente il servizio al tavolo. La chiusura dell’attività dovrà però scattare a mezzanotte, con la riapertura che non potrà esserci prima delle 5:00.
Il titolare dell’esercizio dovrà affiggere in vetrina un cartello indicante il numero massimo di commensali ammessi nel locale in base alla capienza. Al tavolo di un ristorante potranno sedere al massimo 6 persone opportunamente distanziate di un metro.

Nel comparto del lavoro pubblico il 75% di personale dovrà essere in smart working e tutte le riunioni dovranno tenersi in videoconferenza (eccetto che in casi straordinari). Nel privato, invece, si tratta di una sola raccomandazione, con il datore di lavoro che dovrà ricorrere allo smart working qualora le mansioni lo consentano.

 

Obbligo di utilizzo di mascherine al chiuso e all’aperto

Disposto l’obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi dai citati obblighi:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
  • i bambini di età inferiore ai sei anni,
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.

Possono essere usate mascherine di comunità.

 

Covid-19: chiarimenti sulla tutela della malattia

L’INPS, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, ha offerto indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del D.L. 18/2020.

Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità di esecuzione del rapporto di lavoro alternative (quali lavoro agile o smart working, telelavoro, ecc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e, nel contempo, di ridurre i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

 

Smart working per chi ha figli minori di 14 anni in quarantena

In caso di figli minori di 14 anni posti in quarantena a seguito di un contatto avvenuto all’interno della scuola, il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in smart working per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Se l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
In quest’ultimo caso è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione. Si ricorda che questo beneficio, introdotto dal decreto-legge n. 111/2020, può essere riconosciuto, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.